Veroli, il giudice respinge il ricorso della preside dell’Istituto Comprensivo 1

Consegna alle Organizzazioni sindacali dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori e adozione atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Questo l’oggetto della controversia tra le Organizzazioni sindacali e il MIUR nonché il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Veroli 1.

Nel giugno 2020 il giudice aveva accolto il ricorso delle sigle sindacali che lamentavano la mancata consegna dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive e l’adozione dell’atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa.

Contro il decreto n. 5417/2020 hanno agito MIUR e dirigente scolastico presentando a loro volta ricorso che è stato però respinto dal giudice del lavoro Laura Laureti lo scorso 12 ottobre.

“Con ricorso ex art. 28 della L. 300/1970 le Organizzazioni sindacali FLC – CGIL FROSINONE LATINA, CISL SCUOLA FROSINONE, UIL SCUOLA RUA FROSINONE, SNALS CONFSAL FROSINONE, FGU PROVINCIA DI FROSINONE, hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nonché Silvana Schioppa, n.q. di Dirigente Scolastico (D.S.) dell’Istituto Comprensivo Statale Veroli 1°, per sentir dichiarare l’antisindacalità e la conseguente repressione della condotta posta in essere dalla D.S. dell’I.C. Statale Veroli 1° per aver quest’ultima negato la consegna alle Organizzazioni sindacali dei prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegni orari e relativi compensi accessori, nonché per aver adottato atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 in difetto dei presupposti ivi previsti.

Con decreto n. 5417/2020 del 25.6.2020 il Giudice ha accolto il ricorso, ha dichiarato l’antisindacalità delle condotte descritte e ha ordinato alla Dirigente Scolastica dell’Istituto scolastico di Veroli di consegnare alle Organizzazioni sindacali i prospetti con i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, nonché di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo di istituto.

Il Miur ha proposto apposizione avverso il decreto citato, chiedendone la revoca. Ha esposto che la D.S. dell’Istituto di Veroli ha fornito alle Organizzazioni sindacali le informazioni relative ai compensi aggiuntivi per dati aggregati. Non ha comunicato le somme erogate singolarmente ad ogni docente per difetto di una formale richiesta di accesso agli atti e di valide e specifiche motivazioni, nonché per il dovere della D.S. di contemperare le esigenze di trasparenza di cui alla L. 241/1990 con la tutela della privacy di tutti i docenti dell’I.C. di Veroli. L’amministrazione ha evidenziato come le informazioni relative all’utilizzo del fondo integrativo d’istituto fornite in forma aggregata sono comunque sufficienti alle Organizzazioni sindacali per esercitare i loro poteri di verifica e controllo. La condotta della D.I. non avrebbe quindi leso le prerogative sindacali.

Il Miur ha poi ribadito la legittimità dell’atto unilaterale adottato dalla D.S. ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 a fronte dell’atteggiamento non collaborativo delle odierne resistenti e della loro pressante richiesta dei nominativi dei docenti beneficiari delle risorse del fondo di istituto.

Le Organizzazioni sindacali hanno richiamato i medesimi argomenti esposti nella precedente fase sommaria e in particolare la necessità di conoscere i dati individuali relativi ai singoli dipendenti beneficiari dei compensi aggiuntivi al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse del fondo di istituto, attuare reinvestimenti di somme non utilizzate, realizzare una equa distribuzione delle attività e dei compensi, evitare il cumulo di incarichi e compensi sproporzionati, compiti che rientrano nelle prerogative sindacali cui non è possibile adempiere mediante la conoscenza di dati aggregati. Le Organizzazioni sindacali resistenti hanno lamentato che la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Veroli nell’a.s. 2019/2020 ha posto in essere due distinte condotte antisindacali.

In primo luogo hanno allegato che la D.S., dott.ssa Silvana Schioppa, nell’ambito dei lavori preparatori e diretti alla contrattazione integrativa dell’istituto scolastico per il corrente anno scolastico 2019/2020, ha rifiutato di consegnare alle Organizzazioni sindacali, nonostante le loro ripetute e formali richieste, i prospetti analitici recanti i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive svolte nell’anno precedente (a.s. 2018/2019) con l’indicazione, per ciascuno di loro, delle attività, delle ore impegnate e dei relativi compensi accessori.

In secondo luogo, gli enti ricorrenti hanno dedotto che la D.S. in data 28.1.2020 ha adottato atto unilaterale sulle materie oggetto di contrattazione integrativa in violazione dell’art. 40 comma 3 ter del D.Lgs. 165/2001 per difetto dei presupposti ivi previsti, assenza di una valida motivazione, nonché disponendo unilateralmente anche su materie non ricomprese tra quelle suscettibili di essere disciplinate con tale strumento, modificando unilateralmente anche la parte normativa del contratto integrativo di istituto di validità triennale, già disciplinata con il contratto di istituto relativo al precedente a.s. 2018/2019, e inoltre senza successiva riconvocazione delle delegazioni sindacali per la prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipula del contratto integrativo a.s. 2019/2020.

La materia dei compensi accessori e della utilizzazione delle risorse del fondo di istituto costituisce oggetto di contrattazione integrativa di istituto. L’attivazione della contrattazione integrativa, a sua volta, presuppone una informazione adeguata e completa da parte della amministrazione ai soggetti sindacali (art. 5 comma 4 del CCNL 2016/2018 cit.). Inoltre vanno richiamati i principi affermati dal Consiglio di Stato in relazione al diritto di accesso con la sentenza n. 4417/18.

Alla luce delle considerazioni svolte, va ritenuta la natura antisindacale della prima condotta denunciata, e va ordinato alla amministrazione di cessare l’illegittimo comportamento e precisamente di consegnare alle Organizzazioni sindacali i prospetti recanti i nominativi del personale utilizzato nell’a.s. 2018/2019 nelle prestazioni aggiuntive, con l’indicazione per ciascuno di loro delle attività, impegno orari e relativi compensi accessori.

In primo luogo, la stessa violazione del dovere di informazione a carico dell’istituto scolastico ha ostacolato e impedito l’avvio della negoziazione del contratto integrativo di istituto per il nuovo a.s. 2019/2020, cui poi è seguita l’adozione dell’atto unilaterale in esame. L’omessa consegna dei prospettianalitici con i nominativi del personale utilizzato nelle prestazioni aggiuntive nel precedente anno scolastico (a.s. 2018/2019) ha infatti impedito alle organizzazione sindacali di avere tutte le informazioni necessarie per una partecipazione attiva e consapevole alla trattativa del nuovo contratto integrativo.

In secondo luogo, una volta adottato l’atto unilaterale, l’istituto scolastico ha del tutto trascurato la natura provvisoria dello stesso, omettendo di convocare tempestivamente le parti sindacali e di proseguire nelle trattative, come richiesto dalla legge, in modo da pervenire alla sottoscrizione dell’accordo sulle materia disciplinate solo in via provvisoria.

La richiesta delle Organizzazioni sindacali di conoscere i dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo di istituto in forma individuale, e non aggregata, è legittima e giustificata, costituendo un necessario presupposto per l’espletamento dei compiti demandati al sindacato, ed è stata più volte avanzata alla amministrazione. Non si ravvedono gli estremi del lamentato atteggiamento non collaborativo delle odierne resistenti.

Va quindi accertata l’antisindacalità anche della seconda condotta denunciata per le ragioni descritte e per l’effetto va ordinato alla amministrazione di effettuare la convocazione della delegazione sindacale in data concordata tra le parti per esperire la trattativa sulla proposta di contratto integrativo di istituto.

In conclusione il ricorso in opposizione va respinto mentre va confermato il decreto opposto del 25.6.2020″.

Redazione Digital