Prostituzione casalinga vietata solo se i rumori disturbano il vicinato, ecco il nuovo regolamento del Comune

La prostituzione in Italia non è reato. Diventa passibile di denuncia se il rapporto sessuale viene consumato in luogo pubblico, se c’è uno sfruttamento o un favoreggiamento della prostituzione o se vengono allestite delle case di tolleranza che sono state abolite dalla legge Merlin nel 1958. Quindi prostituirsi nella propria abitazione o in albergo è legale. Ma il Comune di Salerno ha posto dei vincoli, inseriti nel regolamento di polizia municipale appena dopo le limitazioni sulla vendita di alcol dai distributori automatici e i giochi di strada.
Diventa vietato prostituirsi «all’interno degli edifici condominiali quando – è specificato nel regolamento –  a seguito delle consentite verifiche della polizia municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge». In sostanza, vanno tenute finestre e balconi chiusi, serrande abbassate ed è vietato ogni tipo di rumore. Inoltre, la salita e la discesa dei clienti non deve creare alcun disturbo agli altri condomini.
Il regolamento contiene altre disposizioni: la tutela dei monumenti, dei parchi ma anche sul corretto conferimento dei rifiuti, sulla tutela degli animali, sulle emissioni sonore nelle abitazioni private. E le multe possono arrivare fino ai 500 euro. Tra le attività vietate, quella di «praticare giochi, gare di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per altri, procurare danni a persone o cose». Vietati anche lavavetri, parcheggiatori abusivi nonché l’esercizio di mestiere girovago, se non autorizzato in determinate aree, quali disegnatore, pittore, scrittore, narratore, rigattiere, acrobata, cantante. 
Particolare attenzione viene riservata alla vendita e al consumo di alcol: «è fatto divieto di vendere per asporto, in forma ambulante ovvero attraverso apparecchi automatici qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica tutti i giorni dalle ore 22 fino alle ore 6 del giorno successivo». Così come è vietato per «gli esercizi commerciali di vicinato, alle medie e grandi strutture, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto dalle ore 24 alle ore 6». Non solo, «dalle ore 24 alle ore 6 nelle strade pubbliche o aperte al pubblico è altresì vietato il consumo di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica in qualsiasi tipo di contenitore». corriere.it