Oneri previdenziali, Morini chiarisce la sua posizione

“In merito alla questione sollevata da alcuni esimi esponenti di F.I., che mi rammarico di non conoscere personalmente e politicamente, mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni a difesa della mia onorabilità, viste le accuse tanto infondate quanto infamanti, e dell’azione amministrativa del Comune e dei suoi Uffici. È bene sapere che l’ente locale, come a suo tempo precisato anche dal Dicastero dell’Interno, con nota 23 settembre 2002, e parere del 17 febbraio 2004, ha l’obbligo di versare una quota minima e forfettaria degli oneri previdenziali per un amministratore locale-libero professionista che continua a svolgere, durante il mandato la propria attività professionale. Secondo il Ministero, detto beneficio accordato ai liberi professionisti “si basa sul presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull’attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva”, tenuto conto anche che a differenza dei lavoratori dipendenti, “i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l’attività professionale”; tale versamento da parte degli enti locali costituisce che, secondo il Viminale, “va accordato a prescindere dall’incidenza dell’espletamento della carica elettiva sull’effettivo esercizio dell’attività professionale”. Fin qui la normativa e la giurisprudenza attualmente vigente. Mi preme ribadire però a titolo personale che il comune si limita a versare una minima parte degli oneri dovuti, quella obbligatoria, il resto della cifra anche onerosa perché parametrata al reddito, rimane a carico dei professionisti.
È vero, a partire dal 2014, alcune sezione regionali della Corte dei Conti, hanno dato una nuova e completamente diversa interpretazione alla norma, si tratta, per quanto ne sappiamo dalle pubblicazioni delle sezioni regionali della Basilicata, del Piemonte e della Puglia. La deliberazione della Corte Lucana, la n.3/2014 afferma che gli amministratori locali, per ottenere da parte dell’Ente locale il pagamento della quota forfettaria dei contributi previdenziali, devono necessariamente formalizzare una rinuncia all’attività libero-professionale, ciò al fine di parificare la loro posizione con quella dei lavoratori dipendenti senza tenere conto di tanti fattori di diversità di condizione. Talmente è ingarbugliata la situazione che proprio in questi giorni, il 7 di marzo ultimo scorso, è stata formalizzata una interrogazione parlamentare da parte di 15 deputati destinata al Ministero dell’Interno e a quello dell’Economia e Finanze e assegnata con delega alla risposta al Ministero dell’Interno. In tale interrogazione si chiede al Governo di porre in essere quanto di competenza per fare chiarezza sulla questione, unificando l’interpretazione normativa in tutte le regioni italiane. Ora, checché ne dica o pensi Forza Italia o Iannarilli, tanto non c’è alcuna differenza sostanziale, stante a quanto riferito dal funzionario comunale competente, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento rimane immutato e quindi, in attesa di una indicazione del Ministero o della Sezione Regionale della Corte dei Conti del Lazio, o meglio ancora, della Stessa Corte a Sezioni Riunite, è intenzione degli uffici comunali di continuare ad applicare la norma che fino ad oggi hanno applicato. Per quanto mi riguarda personalmente, e credo di poter parlare anche per l’Assessore Fontana, la minima parte di versamento che spetta al Comune, non farà certo una differenza così grande da creare problemi, pertanto fin da subito, mi dichiaro pronto a rimettermi a qualunque decisione verrà intrapresa dagli Uffici Competenti, in osservanza delle legge e della giurisprudenza consolidata, come mio costume da sempre e non solo nei periodi elettorali, come fanno altri”. Lo afferma in una nota il sindaco di Alatri, Giuseppe Morini.