Giovani e movida, in Ciociaria multe fino a mille euro

Restrizioni dal 9 novembre al 3 dicembre e multe fino a mille euro. Il sindaco di Cassino ha emesso ordinanza al fine di contenere gli assembramenti.

  1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 2, e 6, lettera ee), del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, così come integrato e previsto dal d.P.C.M. 04 novembre 2020, in tutti i giorni e nell’intero territorio comunale: 

a) ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti della presente ordinanza, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00 con consumo al tavolo e con un massimo di quattro persone per tavolo;

b)  è fatto obbligo agli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo; 

d) resta fermo in tutti i casi l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

  • Le seguenti aree sono individuate quali aree di massimo rispetto ai fini del contenimento del rischio di contagio: Piazza Labriola, Corso della Repubblica, Piazza XV Febbraio, Via Falese, Via E. De Nicola, Via Tommaso Piano, Via Lombardia e Via XX Settembre. In dette aree è disposta una limitazione dell’accesso che comporta:

a)  divieto di stazionamento nell’area per le persone; 

b) possibilità di attraversamento dell’area solo per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private compresi nell’area e per il deflusso dall’area.

I soggetti destinatari del presente provvedimento debbono adottare e rendere effettive tutte le disposizioni organizzative necessarie al fine di dare piena e completa attuazione, fermo restando che, qualora dovesse emergere l’inefficacia delle disposizioni ivi contenute a tutela della salute pubblica, della civile convivenza, nonché del decoro e della sicurezza urbana, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di assumere le decisioni conseguenti. 

La violazione dei divieti imposti dalla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 euro a 1.000,00 euro, con pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 689/1981, salva la determinazione con successiva delibera di giunta comunale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di un diverso importo per il pagamento in misura ridotta; resta fermo, per la violazione degli obblighi disposti ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, quanto previsto, in tema di accertamento e sanzioni delle violazioni delle misure di prevenzione sanitaria, dall’articolo 4 del decreto-legge 25marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74.

Redazione Cassino