Frosinone, vietato esporre all’aperto prodotti ortofrutticoli

La deliberazione di consiglio comunale n. 48, attualmente in pubblicazione sull’albo pretorio del Comune, facilmente reperibile nell’apposita sezione nel portale istituzionale del Comune di Frosinone, ha reso efficaci le nuove disposizioni proposte dal dirigente di settore, Elio Noce, su impulso del Sindaco Nicola Ottaviani e della giunta, in materia di tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, divieto di esposizione all’aperto degli stessi se non adeguatamente riparati e protetti, uso di strumenti idonei per la manipolazione dei generi sfusi per salvaguardarne l’igienicità. Sono queste, infatti, le principali novità inserite nel “Regolamento comunale di igiene e sanità” che fanno di Frosinone un comune all’avanguardia nella tutela della salute dei consumatori e della genuinità, autenticità e igienicità dei prodotti alimentari, in special modo ortofrutticoli.Negli ultimi tempi sulla base di una serie di indagini e controlli effettuati dalla struttura comunale, è stata ravvisata la necessità, per le mutate condizioni territoriali e per una maggiore efficienza di alcune disposizioni nel campo dell’igiene degli alimenti e delle bevande, di modificare e adeguare il regolamento di igiene e sanità ed in particolare gli articoli 84: “requisiti degli esercizi di vendita e somministrazione di sostante alimentari e bevande”, 91: “conservazione della frutta e degli ortaggi” e integrare lo stesso articolo 91 con un nuovo comma.È stato stabilito, ad esempio, che “i generi alimentari in vendita non contenuti in recipienti ermetici non possono essere esposti all’aperto e fuori del negozio” e che “per la manipolazione di generi sfusi, devono adoperarsiparticolari pinze, cucchiai, forchette.”Inoltre, “la frutta, i legumi, gli ortaggi e simili, devono essere tenuti riparati, con mezzi idonei, dalla polvere e dalle mosche” ed “è vietato il loro collocamento o sulle strade o sui pavimenti dei negozi, spacci, mercati, luoghi di deposito o di vendita. È consentita l’esposizione e la vendita dei suddetti prodotti all’esterno” con le cautele sopra descritte “solo nel rispetto di una distanza minima dal confine della sede stradale di minimo 10 metri lineari”. “Al fine”, poi, “di garantire la massima informazione al consumatore, la frutta, i legumi, gli ortaggi e simili esposti per la vendita, debbono essere dotati di apposito cartello in cui siano indicati la Provincia ed il Comune in cui è stata effettuata la coltivazione”.