Decreto dignità, Consulenti del Lavoro non convinti del tutto

[one_third][/one_third] “Nel decreto dignità – ha dichiarato Carlo Martufi vicepresidente della Fondazione Studi e presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Frosinone – manca un regime transitorio per i contratti a termine già in essere all’entrata in vigore della nuove disposizioni modificatrici delle regole esistenti”.

Il decreto dignità non convince proprio del tutto i Consulenti del Lavoro. “Ciò creerà non poche difficoltà sia ai lavoratori che alle aziende in un periodo in cui invece c’è bisogno di maggiore flessibilità – ha aggiunto Martufi- La riduzione della durata e del numero di proroghe dei contratti a termine induce al turn over e non assicura stabilità al mercato del lavoro”.

La fondazione dei Consulenti del lavoro ha emanato una circolare per dettagliare le ipotesi che potrebbero verificarsi applicando il Decreto Legge 87/18 entrato in vigore il 14 luglio scorso. La nuova normativa si applica sia ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14 luglio, sia ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in corso, con ovvie conseguenze. Nel caso in cui il contratto a tempo determinato abbia già superato i 12 mesi al 14 luglio, se il rapporto di lavoro non ha ancora superato i 24 mesi la proroga o il rinnovo sono possibili solamente in presenza di almeno una delle condizioni specifiche. Si tratta di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. In caso di proroga, è ammesso un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Se il rapporto di lavoro ha già superato i 24 mesi, non è possibile effettuare alcun rinnovo e alcuna proroga, il datore di lavoro dovrà scegliere se trasformare il rapporto a tempo indeterminato, o cessare il rapporto, rispettando la prima scadenza del termine utile. Se, invece, il contratto a tempo determinato ha una durata inferiore ai 12 mesi al 14 luglio, il rinnovo comporta necessariamente l’inserimento di una casuale.

“Come Consulenti del lavoro – ha concluso Martufi – proponiamo di includere al decreto la previsione di un momento transitorio che sposti in avanti nel tempo l’efficacia del Decreto Legge, assicurando così ai datori di lavoro il dovuto momento di adattamento organizzativo”.